a cura di Dimitra Michalopoulos, Associate
Nel quadro delle recenti evoluzioni del diritto tributario europeo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-524/23 offre un’importante occasione di riflessione sul rapporto tra diritto unionale e autonomia fiscale degli Stati membri, con particolare riferimento alla disciplina delle controlled foreign companies (“CFC”) prevista dalla Direttiva UE n. 2016/1164 del 12 luglio 2016 – “Anti-Tax Avoidance Directive” (“ATAD”).
La pronuncia si inserisce nell’ambito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del Belgio, per il mancato corretto recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, della Direttiva ATAD, relativo al meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto per i redditi delle CFC.
Come noto, la Direttiva ATAD introduce, tra le varie misure antielusive, una disciplina armonizzata delle CFC, finalizzata a contrastare lo spostamento artificioso di utili verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
In tale ambito, l’articolo 8, paragrafo 7, della Direttiva prevede specifiche regole per evitare fenomeni di doppia imposizione economica, imponendo allo Stato di residenza del contribuente di riconoscere un credito d’imposta per le imposte già pagate dalla controllata estera sui redditi poi imputati per trasparenza. La norma unionale prevede, infatti, che “Lo Stato membro del contribuente consente la detrazione dell’imposta versata dall’entità o dalla stabile organizzazione dal debito d’imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali o è situato. La detrazione è calcolata conformemente al diritto nazionale”.
Pur trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, gli Stati membri sono comunque tenuti a garantire il risultato utile della norma, disponendo di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità attuative.
Il punto centrale della controversia decisa dalla Corte riguarda proprio l’estensione di tale margine: fino a che punto uno Stato membro può discostarsi dal modello delineato dalla Direttiva, senza incorrere in una violazione del diritto dell’Unione?
Secondo la Commissione, la normativa nazionale belga non avrebbe garantito in modo adeguato il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto dalla Direttiva, determinando così una non corretta attuazione della disciplina CFC.
Il Belgio ha invece sostenuto di avere esercitato legittimamente il proprio margine di discrezionalità nell’attuazione della Direttiva, nel rispetto della natura di armonizzazione minima della Direttiva ATAD.
La Corte di giustizia ha, tuttavia, accolto la posizione della Commissione europea, dichiarando l’inadempimento del Belgio.
In particolare, la Corte ha rilevato che, pur lasciando la direttiva ATAD un certo margine di flessibilità agli Stati membri, tale discrezionalità non può spingersi fino a compromettere l’effettività del meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto dall’articolo 8, paragrafo 7.
Di conseguenza, la normativa belga non è stata ritenuta conforme agli obblighi derivanti dalla Direttiva, integrando una violazione del diritto dell’Unione.
La pronuncia presenta alcuni profili di rilievo per gli operatori, in quanto:
- conferma che, anche nell’ambito dell’armonizzazione minima, gli Stati membri sono vincolati al raggiungimento del risultato previsto dalla Direttiva ATAD;
- ribadisce che la discrezionalità nazionale non può tradursi in una riduzione dell’efficacia delle norme antielusive europee;
- evidenzia la necessità di un’attenta verifica di conformità delle discipline CFC nazionali rispetto agli standard della Direttiva ATAD.
Nel sistema italiano, il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione nell’ambito della disciplina CFC è previsto dall’art. 167, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che riconosce un credito d’imposta per le imposte assolte all’estero sui redditi imputati per trasparenza.
La sentenza C-524/23 conferma la centralità di tale meccanismo e suggerisce che eventuali limitazioni o condizioni che ne riducano l’effettività potrebbero risultare incompatibili con gli standard minimi imposti dalla Direttiva ATAD.
Per i contribuenti italiani, ciò implica la necessità di verificare attentamente la concreta applicazione del credito d’imposta, soprattutto in presenza di strutture estere complesse o di giurisdizioni con regimi fiscali particolari.
La decisione in esame costituisce un punto di equilibrio tra (esigenza di) armonizzazione fiscale europea e sovranità tributaria degli Stati membri.
Da un lato, la Corte conferma che la disciplina ATAD non impone un’armonizzazione piena, ma solo minima delle soluzioni normative nazionali; dall’altro, ribadisce che tale flessibilità incontra il limite della piena attuazione degli obiettivi della Direttiva.
Ne emerge un modello di armonizzazione “condizionata”, in cui gli Stati conservano margini di scelta, ma entro confini definiti dall’effettività del diritto dell’Unione.
La sentenza C-524/23 chiarisce, poi, che la finalità di armonizzazione minima della Direttiva ATAD non può essere invocata per giustificare un recepimento incompleto o inefficace delle relative disposizioni.
Per gli operatori, ciò si traduce nella necessità di considerare con particolare attenzione le differenze tra ordinamenti nazionali, soprattutto in materia di CFC e meccanismi di eliminazione della doppia imposizione, in un contesto in cui il diritto dell’Unione continua a imporre standard vincolanti di risultato.
CFC e ATAD: la Corte UE fissa i limiti della discrezionalità degli Stati membri
a cura di Dimitra Michalopoulos, Associate
Nel quadro delle recenti evoluzioni del diritto tributario europeo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-524/23 offre un’importante occasione di riflessione sul rapporto tra diritto unionale e autonomia fiscale degli Stati membri, con particolare riferimento alla disciplina delle controlled foreign companies (“CFC”) prevista dalla Direttiva UE n. 2016/1164 del 12 luglio 2016 – “Anti-Tax Avoidance Directive” (“ATAD”).
La pronuncia si inserisce nell’ambito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del Belgio, per il mancato corretto recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, della Direttiva ATAD, relativo al meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto per i redditi delle CFC.
Come noto, la Direttiva ATAD introduce, tra le varie misure antielusive, una disciplina armonizzata delle CFC, finalizzata a contrastare lo spostamento artificioso di utili verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
In tale ambito, l’articolo 8, paragrafo 7, della Direttiva prevede specifiche regole per evitare fenomeni di doppia imposizione economica, imponendo allo Stato di residenza del contribuente di riconoscere un credito d’imposta per le imposte già pagate dalla controllata estera sui redditi poi imputati per trasparenza. La norma unionale prevede, infatti, che “Lo Stato membro del contribuente consente la detrazione dell’imposta versata dall’entità o dalla stabile organizzazione dal debito d’imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali o è situato. La detrazione è calcolata conformemente al diritto nazionale”.
Pur trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, gli Stati membri sono comunque tenuti a garantire il risultato utile della norma, disponendo di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità attuative.
Il punto centrale della controversia decisa dalla Corte riguarda proprio l’estensione di tale margine: fino a che punto uno Stato membro può discostarsi dal modello delineato dalla Direttiva, senza incorrere in una violazione del diritto dell’Unione?
Secondo la Commissione, la normativa nazionale belga non avrebbe garantito in modo adeguato il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto dalla Direttiva, determinando così una non corretta attuazione della disciplina CFC.
Il Belgio ha invece sostenuto di avere esercitato legittimamente il proprio margine di discrezionalità nell’attuazione della Direttiva, nel rispetto della natura di armonizzazione minima della Direttiva ATAD.
La Corte di giustizia ha, tuttavia, accolto la posizione della Commissione europea, dichiarando l’inadempimento del Belgio.
In particolare, la Corte ha rilevato che, pur lasciando la direttiva ATAD un certo margine di flessibilità agli Stati membri, tale discrezionalità non può spingersi fino a compromettere l’effettività del meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto dall’articolo 8, paragrafo 7.
Di conseguenza, la normativa belga non è stata ritenuta conforme agli obblighi derivanti dalla Direttiva, integrando una violazione del diritto dell’Unione.
La pronuncia presenta alcuni profili di rilievo per gli operatori, in quanto:
Nel sistema italiano, il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione nell’ambito della disciplina CFC è previsto dall’art. 167, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che riconosce un credito d’imposta per le imposte assolte all’estero sui redditi imputati per trasparenza.
La sentenza C-524/23 conferma la centralità di tale meccanismo e suggerisce che eventuali limitazioni o condizioni che ne riducano l’effettività potrebbero risultare incompatibili con gli standard minimi imposti dalla Direttiva ATAD.
Per i contribuenti italiani, ciò implica la necessità di verificare attentamente la concreta applicazione del credito d’imposta, soprattutto in presenza di strutture estere complesse o di giurisdizioni con regimi fiscali particolari.
La decisione in esame costituisce un punto di equilibrio tra (esigenza di) armonizzazione fiscale europea e sovranità tributaria degli Stati membri.
Da un lato, la Corte conferma che la disciplina ATAD non impone un’armonizzazione piena, ma solo minima delle soluzioni normative nazionali; dall’altro, ribadisce che tale flessibilità incontra il limite della piena attuazione degli obiettivi della Direttiva.
Ne emerge un modello di armonizzazione “condizionata”, in cui gli Stati conservano margini di scelta, ma entro confini definiti dall’effettività del diritto dell’Unione.
La sentenza C-524/23 chiarisce, poi, che la finalità di armonizzazione minima della Direttiva ATAD non può essere invocata per giustificare un recepimento incompleto o inefficace delle relative disposizioni.
Per gli operatori, ciò si traduce nella necessità di considerare con particolare attenzione le differenze tra ordinamenti nazionali, soprattutto in materia di CFC e meccanismi di eliminazione della doppia imposizione, in un contesto in cui il diritto dell’Unione continua a imporre standard vincolanti di risultato.