Con la decisione del Consiglio di Stato, si conferma la legittimità dell’aggiudicazione della gara bandita dal Formez nei confronti del Consorzio per l’affidamento del servizio di global service per l’organizzazione di concorsi pubblici.
Con un team composto dagli Avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Fronticelli Baldelli, Lipani Catricalà & Partners ha favorevolmente assistito il Consorzio Digicontest nel giudizio promosso dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 14938/2022.
Con tale pronuncia, il Giudice di primo grado aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del Consorzio, accogliendo le censure con cui alcuni operatori economici avevano denunciato la presunta irragionevolezza di alcuni requisiti di partecipazione (finalizzati a tutelare la salute dei partecipanti alle prove, nel periodo di massima diffusione del Covid-19) alla gara bandita dal Formez per l’affidamento del servizio di global service per l’organizzazione di concorsi pubblici sull’intero territorio nazionale, ritenendo che la relativa previsione – anche alla luce delle nuove indicazioni medio tempore fornite dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’Ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022 – non fosse stata supportata da adeguata istruttoria amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha accolto le tesi del Consorzio e del Formez, riformando integralmente la sentenza impugnata e confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
In particolare, il Giudice di Appello ha affermato che soltanto i provvedimenti del 15 aprile 2021 e del 25 maggio 2022 possono essere qualificati come “Protocolli” per lo svolgimento dei concorsi pubblici, data la loro natura di “atti amministrativi generali”, rivolti a tutte le pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di fornire indicazioni di massima per la prevenzione/protezione dal rischio di contagio da Covid–19.
Diversamente, la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 25080-P – sulla base della quale il Formez aveva legittimato i requisiti contestati dalle originarie ricorrenti – non andrebbe qualificata alla stregua di un Protocollo generale, ma come un mero atto applicativo del primo Protocollo del 15 aprile 2021, avente la (diversa) finalità di stabilire i requisiti tecnici da assicurare da parte degli operatori aspiranti agli affidamenti banditi dal Formez, in relazione ai concorsi da organizzare per conto del Dipartimento della funzione pubblica.
Operando su due piani giuridici distinti e non sovrapponibili, il Consiglio di Stato ha dunque escluso che l’adozione del nuovo Protocollo del Ministro della salute del maggio 2022 potesse, di per sé, privare di effetto vincolante le dettagliate specifiche tecniche contenute nell’appendice alla nota del DFP del 15 aprile 2021, n. 25080-P.
Sulla base di tale argomentazione, nonché dell’ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui la stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, è libera di imporre requisiti più severi di quelli previsti in via normativa, legislativa o regolamentare, il Supremo Consesso ha accolto l’appello del Formez e del Consorzio con sentenza n. 2643 del 14 marzo 2023.