Il Consiglio di Stato sancisce la correttezza della posizione di AMA S.p.A. sui costi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Albano Laziale.
Con Sentenza n. 6057/2025, la Sezione IV ha accolto l’appello proposto da AMA contro Pontina Ambiente avverso la pronuncia del TAR Lazio che aveva riconosciuto a quest’ultima il diritto a percepire il rimborso dei maggiori costi (c.d. extracosti) sostenuti nel periodo 25 gennaio 2013 – 7 gennaio 2014, durante la nota gestione commissariale della emergenza rifiuti nel territorio di Roma Capitale.
Si trattava di un importo di circa Euro 977.000,00, che tuttavia il Consiglio di Stato, a differenza del Giudice di primo grado, ha ritenuto non dovuto, affermando che – pur vertendosi in materia di obblighi imposti da provvedimenti autoritativi (la diffida del Commissario Straordinario del 15 gennaio 2013, con cui era stato ingiunto a Pontina Ambiente di ricevere quantità aggiuntive di rifiuti presso il TMB di Albano Laziale da essa gestito) – l’attività di trattamento e smaltimento è rimasta nel limite del 10% previsto dall’art. 7 del Decreto commissariale 15/2005, solo oltre il quale avrebbe potuto procedersi alla revisione tariffaria.
Nel contenzioso, AMA è stata assistita da Lipani Legal&Tax con un team guidato da Francesca Sbrana e Damiano Lipani e composto anche da Jacopo Polinari e Jacopo Fronticelli Baldelli.
