Via libera all’AI (anche allucinata) negli uffici della PA

di Francesca Sbrana, Founder & Senior Partner

Il futuro è già qui. E, secondo il giudice amministrativo, non serve neppure dotarlo di una significativa “riserva di umanità”.

Il TAR Marche, Sezione I, con la sentenza n. 758/2026 del 1° giugno affronta, da una singolare prospettiva, il tema dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per il confezionamento di atti amministrativi, giungendo ad affermare serenamente che non solo l’intervento umano può essere limitato anche solo alla fase della decisione preliminare circa l’utilizzo della procedura automatizzata, l’unico obbligo del deployer – ossia del soggetto, pubblico o privato, che utilizza sistemi di IA – essendo quello (previsto ad esempio dall’art. 86 del Regolamento dell’U.E. n. 1689/2024 e dall’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023) di fornire a chiunque sia interessato “…spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata…”, ma anche che un atto della PA infarcito di richiami giurisprudenziali errati o inesistenti può considerarsi pienamente legittimo.

Ma si vada con ordine incontro a questo futuro.

Innanzitutto, secondo il giudice, allo stato attuale dell’arte, e a seconda della tipologia di procedimento che viene in rilievo, in alcuni casi la PA potrebbe garantire la c.d. riserva di umanità anche adottando solo la decisione preliminare in merito all’utilizzo di una procedura basta sull’IA (e dovendo nel prosieguo verificare solo il corretto funzionamento del sistema, oltre, come detto, a rendere le dovute spiegazioni a chiunque sia interessato).

Ma anche questo controllo può essere attenuato laddove l’IA cada in quel vezzo tutto umano di porre a presidio di una decisione amministrativa massime e/o stralci di sentenze, in ragione della sempre più accentuata incidenza del c.d. diritto vivente o della c.d. paura della firma, tale per cui funzionari pubblici che sottoscrivono gli atti ritengono in tal modo di diminuire la propria responsabilità.

Ma cosa accade se questi richiami giurisprudenziali sono frutto di allucinazioni del sistema artificiale e se il funzionario (pur spaventato dalla firma, ma evidentemente non abbastanza) non ha operato i necessari controlli?

La risposta del giudice marchigiano è netta: nulla.

Non accade nulla e il provvedimento resta legittimo, posto che, anche ammesso che i numeri e i contenuti delle sentenze richiamate siano errati e che tale errore discenda da una malaccorta applicazione dell’IA, i principi in questione comunque di per sé esistono, in qualche luogo concettuale, e sono stati pur affermati in altre decisioni.

In realtà, secondo il TAR Marche, quand’anche fosse vero che il funzionario abbia in parte qua utilizzato un’IA allucinata, egli avrebbe operato alla stregua di un avvocato che, dovendo redigere un atto processuale relativo ad una causa, abbia chiesto all’IA di cercare tutte le sentenze in cui è trattata la tematica. Si tratta, cioè, di una modalità nuova e moderna rispetto alla tradizionale ricerca cartacea – la quale implicava la faticosa consultazione di riviste o manuali – ma che non incide sulla parte volitiva dell’atto processuale (va peraltro ricordato – dice il giudice, dal suo punto di vista – che anche all’epoca del processo cartaceo capitava sovente di rinvenire negli atti difensivi delle parti richiami giurisprudenziali errati o “selettivi”).

Ed allora via libera all’IA, anche allucinata, negli uffici della PA.

Con buona pace del principio di adeguata motivazione degli atti amministrativi sacralizzato dall’art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e del differente trattamento riservato agli avvocati che cedano a consimili usi allucinati dell’IA (ad es., Cass. Pen, Sez. VII, Ordinanza n. 11431 del 26 marzo 2026, che ha dichiarato inammissibile un ricorso fondato su citazioni frutto di allucinazioni dell’IA), quindi anche del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Ma allora dobbiamo immaginare che nel futuro che ci attende provvedimenti amministrativi redatti dall’IA, con tale esigua riserva di umanità, verranno scrutinati in giudizio dalla stessa IA, con una modalità nuova e moderna di rendere “giustizia”?

Sul punto vale richiamare la Lettera Enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas: “Ora tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. E’ necessario adottare strumenti normativi adeguati, capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico”, considerando che “si impongono alla nostra coscienza domande decisive, che non possono più essere eluse: dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana …?”.

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