A cura di Eleonora Schneider, Senior Associate
Il fenomeno delle fideiussioni false negli appalti pubblici ha assunto, negli ultimi anni, una dimensione sistemica, anche in ragione della crescente immissione di risorse pubbliche connesse al PNRR e della conseguente accelerazione delle procedure di affidamento.
Come noto, in tale contesto, l’attività assicurativa e quella di intermediazione possono essere esercitate esclusivamente da imprese e intermediari iscritti negli Albi tenuti da IVASS (l’Albo delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana e l’Albo delle società capogruppo).
Nonostante ciò, si registrano casi di operatori abusivi che propongono polizze false, ovvero utilizzano indebitamente il nome di imprese regolarmente autorizzate.
E’, ormai, dato acquisito, anche alla luce delle stime diffuse in fonti pubbliche e nella dottrina e riviste di settore, che il mercato delle garanzie abbia raggiunto dimensioni rilevanti, stimabili in circa 1,5 miliardi di euro di premi assicurativi, risultando sempre più esposto a pratiche fraudolente di crescente sofisticazione.
Al riguardo, le segnalazioni congiunte delle Autorità di vigilanza – IVASS, Banca d’Italia e ANAC – culminate negli aggiornamenti di cui alle Linee Guida del 18 luglio 2025, confermano non solo la persistenza, ma anche l’intensificazione del fenomeno.
I casi di contraffazione, riconducibili a polizze apparentemente emesse da operatori esteri, evidenziano un’evoluzione qualitativa delle condotte illecite, caratterizzate dalla predisposizione di strutture digitali, atti e documenti (come, ad esempio, siti internet irregolari, che si spacciano per intermediari ma sono gestiti da soggetti non autorizzati e che offrono abusivamente servizi assicurativi) idonei a simulare la piena legittimità delle garanzie.
Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti e di informare gli operatori del settore, IVASS mette a disposizione, online, anche l’elenco dei siti di intermediazione assicurativa irregolari e avverte che gli ordini di cessazione dell’attività abusiva e i comunicati stampa relativi agli oscuramenti sono consultabili nella sezione dedicata ai siti abusivi.
Il rischio è, quindi, tutt’altro che teorico: garanzie formalmente regolari possono rivelarsi, al momento dell’escussione, del tutto inefficaci, con rilevanti conseguenze sia per le amministrazioni, sia per gli operatori economici.
In tale contesto, la fideiussione – tradizionalmente concepita come presidio di affidabilità – rischia di trasformarsi in un elemento di vulnerabilità del sistema.
Com’è noto, in linea generale, le polizze fideiussorie negli appalti pubblici costituiscono, infatti, uno strumento di garanzia previsto dall’ordinamento al fine di tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dall’inadempimento, dal ritardo o dalla non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore.
Esse assicurano, in particolare, che l’amministrazione possa ottenere un ristoro economico o attivare rapidamente le misure necessarie per garantire la continuità dell’azione amministrativa e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche in caso di inadempienze dell’operatore economico.
Più in particolare, il Codice dei contratti pubblici prevede che l’operatore economico rilasci garanzie, che possono assumere la forma di fideiussione, in più fasi del ciclo di vita del contratto:
- per la partecipazione alle procedure di gara (garanzia provvisoria, articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche solo “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”);
- per la sottoscrizione del contratto (garanzia definitiva, articolo 117, comma 1, del Codice);
- per la rata di saldo (articolo 117, comma 9 del Codice);
- “per la risoluzione” (articolo 118, comma 1, del Codice) o “di buon adempimento” (articolo 118, comma 3 del Codice), solo per gli affidamenti a contraente generale o, quando è previsto nel bando, gli appalti di importo superiore a cento milioni di euro;
- per l’anticipazione del prezzo (articolo 125 del Codice).
Il Codice contiene una disciplina dettagliata delle fideiussioni nell’articolo 106 (relativo alle garanzie provvisorie), mentre all’articolo 117 (relativo alle garanzie definitive), comma 12, vi è la previsione generale per cui le polizze devono essere conformi agli schemi standard.
In particolare, all’articolo 106, comma 3, è indicato che: “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il
provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”.
Le fideiussioni devono essere, quindi, conformi agli standard dettati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, che – ancorché riferibile alle disposizioni contenute nel previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – regolamenta le diverse tipologie di polizze fornendo una serie di schemi – tipo delle garanzie fideiussorie e delle polizze assicurative.
Il quadro normativo vigente, come delineato da Codice dei contratti pubblici e dalla normativa bancaria (Testo Unico Bancario – TUB, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e assicurativa di settore (Codice delle assicurazioni private, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), delimita con chiarezza i soggetti legittimati al rilascio delle garanzie, individuandoli nelle banche autorizzate, negli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 TUB, nei confidi maggiori e nelle imprese di assicurazione abilitate al ramo cauzioni.
Si tratta di una scelta non meramente formale, ma funzionale ad assicurare che la garanzia sia assistita da adeguata solidità patrimoniale e sottoposta a vigilanza prudenziale.
Ne consegue che la provenienza della fideiussione da soggetti non autorizzati o inesistenti non integra una semplice irregolarità documentale, ma determina un vizio genetico dell’offerta.
La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente consolidato tale impostazione, qualificando la fideiussione falsa come elemento radicalmente invalidante.
In particolare, è stato affermato che la cauzione provvisoria costituisce parte essenziale dell’offerta, non suscettibile di integrazione postuma, e che la sua mancanza o inesistenza comporta l’automatica esclusione del concorrente (in questa prospettiva, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 giugno 2025, n. 5194), essendo stato chiarito, anche di recente, che la funzione della garanzia è sostanziale, in quanto espressione dell’affidabilità economica dell’operatore, sicché una garanzia falsa è ontologicamente inidonea a soddisfarla.
Ne deriva che l’offerta assistita da fideiussione contraffatta è viziata ab origine e non può essere considerata valida ai fini della partecipazione.
La questione assume ulteriore rilevanza laddove la falsità emerga in una fase successiva, ossia dopo l’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto. In tali ipotesi, gli effetti si dispiegano su più livelli: (i) sul piano amministrativo, con la necessità di annullamento in autotutela; (ii) sul piano contabile, con la possibile configurazione di danno erariale, come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 23 dicembre2025, n. 220; e sul (iii) piano penale, con l’integrazione di ipotesi di truffa aggravata.
Particolarmente rilevante diventa, allora, il tema della sanabilità del vizio.
Il soccorso istruttorio, di cui all’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, pur consentendo la regolarizzazione di carenze documentali, incontra un limite invalicabile nell’impossibilità di integrare elementi essenziali dell’offerta.
Parimenti inapplicabile risulta il soccorso c.d. procedimentale, il quale, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, è volto esclusivamente a chiarire il contenuto dell’offerta senza poterne alterare la sostanza, non potendo dunque essere utilizzato per sopperire alla mancanza o invalidità di un elemento essenziale quale la garanzia fideiussoria
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, è costante nel ritenere che la cauzione provvisoria non abbia natura meramente accessoria e che la sua mancanza o invalidità non sia suscettibile di sanatoria (Cfr., ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 769; TAR Campania, Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 7627).
Ne consegue la necessità di distinguere tra (i) irregolarità formali, potenzialmente sanabili, e (ii) inesistenza della garanzia, che integra invece un vizio radicale e insanabile. In tal senso si pongono il Parere ANAC n. 539 del 16 novembre 2022 e l’Atto del Presidente ANAC del 24 giugno 2024 – fasc. 4180.2023, che escludono ogni possibilità di regolarizzazione in presenza di polizze non autentiche.
Successivamente anche l’ANAC si è espressa con il Comunicato del Presidente ANAC del 23 luglio 2025, nell’ambito del quale l’Autorità ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, imponendo l’esclusione senza possibilità di sanatoria, anche al fine di prevenire fenomeni di moral hazard.
Le implicazioni sistemiche sono, infatti, evidenti: la diffusione di garanzie false altera le dinamiche concorrenziali, espone le amministrazioni a rischi finanziari non coperti e compromette il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, con particolare riferimento ai fondi europei.
In tale contesto, assume rilievo centrale il principio di diligenza amministrativa, che impone alla stazione appaltante un controllo non meramente formale, ma sostanziale sulla validità delle garanzie prestate, alla luce dei principi del risultato e della fiducia sanciti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, che configurano una azione amministrativa orientata all’effettività e all’affidabilità, nonché del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 del medesimo Codice, che esige il rispetto di condizioni concorrenziali eque e non distorsive; infine vengono in rilievo i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, di cui all’art. 5 del Codice, i quali esigono che l’azione amministrativa sia improntata a correttezza, lealtà e reciproca collaborazione, nonché alla salvaguardia dell’affidamento legittimamente ingenerato nei rapporti tra amministrazione e operatori economici.
In questa prospettiva, la piena digitalizzazione dei sistemi di verifica da parte di tutti i soggetti preposti non rappresenta un mero strumento organizzativo, bensì un presupposto imprescindibile per garantire l’effettività, la tempestività e l’affidabilità dei controlli richiesti dall’ordinamento.
Tale dovere di verifica trova, del resto, fondamento nei principi generali di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché nei canoni di correttezza e buona amministrazione che governano l’azione della pubblica amministrazione, imponendo alla stazione appaltante un livello di diligenza qualificata, proporzionato alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha evidenziato come la verifica della validità della garanzia non possa esaurirsi, da parte della stazione appaltante, e in particolare del RUP, in un controllo meramente formale della documentazione, ma richieda una verifica sostanziale dell’effettiva esistenza e validità della garanzia stessa (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 769).
La fideiussione falsa, infatti, deve essere considerata giuridicamente inesistente e, come tale, inidonea a tutelare l’interesse pubblico, con conseguente esposizione dell’amministrazione a possibile responsabilità erariale.
La responsabilità del funzionario che accetta la garanzia non è delegabile e non può essere esclusa mediante il richiamo alla mera apparenza del documento o all’affidamento su intermediari.
Sul punto, anche la stessa Corte dei Conti ritiene fonte di responsabilità erariale, per il funzionario responsabile, la non attenta valutazione della polizza fideiussoria, risultata poi inefficace, rilasciata a garanzia della dilazione di un credito della PA (Cfr., ex mutis, Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n. 54/2024, depositata il 22 febbraio 2024).
Si afferma, dunque, un modello di amministrazione attiva, nel quale la verifica delle garanzie costituisce parte integrante della funzione amministrativa e condizione di legittimità dell’azione, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale che qualifica la fideiussione come elemento essenziale dell’offerta, non suscettibile di sanatoria in caso di inesistenza o falsità.
La fideiussione falsa integra un vizio radicale, non sanabile, idoneo a travolgere la validità dell’offerta e, conseguentemente, l’intero procedimento di affidamento.
Il sistema si orienta, pertanto, verso una logica di rigorosa “intolleranza” del vizio, giustificata dalla funzione sostanziale della garanzia, dall’esigenza di tutela dell’interesse pubblico e dalla necessità di contrastare fenomeni fraudolenti sempre più complessi.
Fideiussioni false negli appalti pubblici: effetti sulla validità degli affidamenti e limiti di sanabilità del vizio.
A cura di Eleonora Schneider, Senior Associate
Il fenomeno delle fideiussioni false negli appalti pubblici ha assunto, negli ultimi anni, una dimensione sistemica, anche in ragione della crescente immissione di risorse pubbliche connesse al PNRR e della conseguente accelerazione delle procedure di affidamento.
Come noto, in tale contesto, l’attività assicurativa e quella di intermediazione possono essere esercitate esclusivamente da imprese e intermediari iscritti negli Albi tenuti da IVASS (l’Albo delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana e l’Albo delle società capogruppo).
Nonostante ciò, si registrano casi di operatori abusivi che propongono polizze false, ovvero utilizzano indebitamente il nome di imprese regolarmente autorizzate.
E’, ormai, dato acquisito, anche alla luce delle stime diffuse in fonti pubbliche e nella dottrina e riviste di settore, che il mercato delle garanzie abbia raggiunto dimensioni rilevanti, stimabili in circa 1,5 miliardi di euro di premi assicurativi, risultando sempre più esposto a pratiche fraudolente di crescente sofisticazione.
Al riguardo, le segnalazioni congiunte delle Autorità di vigilanza – IVASS, Banca d’Italia e ANAC – culminate negli aggiornamenti di cui alle Linee Guida del 18 luglio 2025, confermano non solo la persistenza, ma anche l’intensificazione del fenomeno.
I casi di contraffazione, riconducibili a polizze apparentemente emesse da operatori esteri, evidenziano un’evoluzione qualitativa delle condotte illecite, caratterizzate dalla predisposizione di strutture digitali, atti e documenti (come, ad esempio, siti internet irregolari, che si spacciano per intermediari ma sono gestiti da soggetti non autorizzati e che offrono abusivamente servizi assicurativi) idonei a simulare la piena legittimità delle garanzie.
Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti e di informare gli operatori del settore, IVASS mette a disposizione, online, anche l’elenco dei siti di intermediazione assicurativa irregolari e avverte che gli ordini di cessazione dell’attività abusiva e i comunicati stampa relativi agli oscuramenti sono consultabili nella sezione dedicata ai siti abusivi.
Il rischio è, quindi, tutt’altro che teorico: garanzie formalmente regolari possono rivelarsi, al momento dell’escussione, del tutto inefficaci, con rilevanti conseguenze sia per le amministrazioni, sia per gli operatori economici.
In tale contesto, la fideiussione – tradizionalmente concepita come presidio di affidabilità – rischia di trasformarsi in un elemento di vulnerabilità del sistema.
Com’è noto, in linea generale, le polizze fideiussorie negli appalti pubblici costituiscono, infatti, uno strumento di garanzia previsto dall’ordinamento al fine di tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dall’inadempimento, dal ritardo o dalla non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore.
Esse assicurano, in particolare, che l’amministrazione possa ottenere un ristoro economico o attivare rapidamente le misure necessarie per garantire la continuità dell’azione amministrativa e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche in caso di inadempienze dell’operatore economico.
Più in particolare, il Codice dei contratti pubblici prevede che l’operatore economico rilasci garanzie, che possono assumere la forma di fideiussione, in più fasi del ciclo di vita del contratto:
Il Codice contiene una disciplina dettagliata delle fideiussioni nell’articolo 106 (relativo alle garanzie provvisorie), mentre all’articolo 117 (relativo alle garanzie definitive), comma 12, vi è la previsione generale per cui le polizze devono essere conformi agli schemi standard.
In particolare, all’articolo 106, comma 3, è indicato che: “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il
provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”.
Le fideiussioni devono essere, quindi, conformi agli standard dettati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, che – ancorché riferibile alle disposizioni contenute nel previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – regolamenta le diverse tipologie di polizze fornendo una serie di schemi – tipo delle garanzie fideiussorie e delle polizze assicurative.
Il quadro normativo vigente, come delineato da Codice dei contratti pubblici e dalla normativa bancaria (Testo Unico Bancario – TUB, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e assicurativa di settore (Codice delle assicurazioni private, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), delimita con chiarezza i soggetti legittimati al rilascio delle garanzie, individuandoli nelle banche autorizzate, negli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 TUB, nei confidi maggiori e nelle imprese di assicurazione abilitate al ramo cauzioni.
Si tratta di una scelta non meramente formale, ma funzionale ad assicurare che la garanzia sia assistita da adeguata solidità patrimoniale e sottoposta a vigilanza prudenziale.
Ne consegue che la provenienza della fideiussione da soggetti non autorizzati o inesistenti non integra una semplice irregolarità documentale, ma determina un vizio genetico dell’offerta.
La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente consolidato tale impostazione, qualificando la fideiussione falsa come elemento radicalmente invalidante.
In particolare, è stato affermato che la cauzione provvisoria costituisce parte essenziale dell’offerta, non suscettibile di integrazione postuma, e che la sua mancanza o inesistenza comporta l’automatica esclusione del concorrente (in questa prospettiva, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 giugno 2025, n. 5194), essendo stato chiarito, anche di recente, che la funzione della garanzia è sostanziale, in quanto espressione dell’affidabilità economica dell’operatore, sicché una garanzia falsa è ontologicamente inidonea a soddisfarla.
Ne deriva che l’offerta assistita da fideiussione contraffatta è viziata ab origine e non può essere considerata valida ai fini della partecipazione.
La questione assume ulteriore rilevanza laddove la falsità emerga in una fase successiva, ossia dopo l’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto. In tali ipotesi, gli effetti si dispiegano su più livelli: (i) sul piano amministrativo, con la necessità di annullamento in autotutela; (ii) sul piano contabile, con la possibile configurazione di danno erariale, come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 23 dicembre2025, n. 220; e sul (iii) piano penale, con l’integrazione di ipotesi di truffa aggravata.
Particolarmente rilevante diventa, allora, il tema della sanabilità del vizio.
Il soccorso istruttorio, di cui all’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, pur consentendo la regolarizzazione di carenze documentali, incontra un limite invalicabile nell’impossibilità di integrare elementi essenziali dell’offerta.
Parimenti inapplicabile risulta il soccorso c.d. procedimentale, il quale, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, è volto esclusivamente a chiarire il contenuto dell’offerta senza poterne alterare la sostanza, non potendo dunque essere utilizzato per sopperire alla mancanza o invalidità di un elemento essenziale quale la garanzia fideiussoria
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, è costante nel ritenere che la cauzione provvisoria non abbia natura meramente accessoria e che la sua mancanza o invalidità non sia suscettibile di sanatoria (Cfr., ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 769; TAR Campania, Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 7627).
Ne consegue la necessità di distinguere tra (i) irregolarità formali, potenzialmente sanabili, e (ii) inesistenza della garanzia, che integra invece un vizio radicale e insanabile. In tal senso si pongono il Parere ANAC n. 539 del 16 novembre 2022 e l’Atto del Presidente ANAC del 24 giugno 2024 – fasc. 4180.2023, che escludono ogni possibilità di regolarizzazione in presenza di polizze non autentiche.
Successivamente anche l’ANAC si è espressa con il Comunicato del Presidente ANAC del 23 luglio 2025, nell’ambito del quale l’Autorità ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, imponendo l’esclusione senza possibilità di sanatoria, anche al fine di prevenire fenomeni di moral hazard.
Le implicazioni sistemiche sono, infatti, evidenti: la diffusione di garanzie false altera le dinamiche concorrenziali, espone le amministrazioni a rischi finanziari non coperti e compromette il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, con particolare riferimento ai fondi europei.
In tale contesto, assume rilievo centrale il principio di diligenza amministrativa, che impone alla stazione appaltante un controllo non meramente formale, ma sostanziale sulla validità delle garanzie prestate, alla luce dei principi del risultato e della fiducia sanciti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, che configurano una azione amministrativa orientata all’effettività e all’affidabilità, nonché del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 del medesimo Codice, che esige il rispetto di condizioni concorrenziali eque e non distorsive; infine vengono in rilievo i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, di cui all’art. 5 del Codice, i quali esigono che l’azione amministrativa sia improntata a correttezza, lealtà e reciproca collaborazione, nonché alla salvaguardia dell’affidamento legittimamente ingenerato nei rapporti tra amministrazione e operatori economici.
In questa prospettiva, la piena digitalizzazione dei sistemi di verifica da parte di tutti i soggetti preposti non rappresenta un mero strumento organizzativo, bensì un presupposto imprescindibile per garantire l’effettività, la tempestività e l’affidabilità dei controlli richiesti dall’ordinamento.
Tale dovere di verifica trova, del resto, fondamento nei principi generali di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché nei canoni di correttezza e buona amministrazione che governano l’azione della pubblica amministrazione, imponendo alla stazione appaltante un livello di diligenza qualificata, proporzionato alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha evidenziato come la verifica della validità della garanzia non possa esaurirsi, da parte della stazione appaltante, e in particolare del RUP, in un controllo meramente formale della documentazione, ma richieda una verifica sostanziale dell’effettiva esistenza e validità della garanzia stessa (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 769).
La fideiussione falsa, infatti, deve essere considerata giuridicamente inesistente e, come tale, inidonea a tutelare l’interesse pubblico, con conseguente esposizione dell’amministrazione a possibile responsabilità erariale.
La responsabilità del funzionario che accetta la garanzia non è delegabile e non può essere esclusa mediante il richiamo alla mera apparenza del documento o all’affidamento su intermediari.
Sul punto, anche la stessa Corte dei Conti ritiene fonte di responsabilità erariale, per il funzionario responsabile, la non attenta valutazione della polizza fideiussoria, risultata poi inefficace, rilasciata a garanzia della dilazione di un credito della PA (Cfr., ex mutis, Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n. 54/2024, depositata il 22 febbraio 2024).
Si afferma, dunque, un modello di amministrazione attiva, nel quale la verifica delle garanzie costituisce parte integrante della funzione amministrativa e condizione di legittimità dell’azione, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale che qualifica la fideiussione come elemento essenziale dell’offerta, non suscettibile di sanatoria in caso di inesistenza o falsità.
La fideiussione falsa integra un vizio radicale, non sanabile, idoneo a travolgere la validità dell’offerta e, conseguentemente, l’intero procedimento di affidamento.
Il sistema si orienta, pertanto, verso una logica di rigorosa “intolleranza” del vizio, giustificata dalla funzione sostanziale della garanzia, dall’esigenza di tutela dell’interesse pubblico e dalla necessità di contrastare fenomeni fraudolenti sempre più complessi.