Quanto deve essere completo, dal punto di vista informativo, il messaggio pubblicitario di un prodotto finanziario?
La posizione dell’AGCM
L’AGCM ritiene che il messaggio debba contenere tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione di acquisto, indipendentemente dai limiti “fisici” del mezzo di comunicazione (spazio sul flyer; durata dello spot, etc.). Il rinvio, nei messaggi, ad altre e più ricche fonti informative, come il sito internet del professionista o i fogli informativi, non può – secondo l’AGCM – ritenersi sufficiente a escludere la portata decettiva dei messaggi. Pur tenendo conto delle restrizioni imposte dai mezzi di comunicazione utilizzati, infatti, le informazioni necessarie a una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata, secondo l’Autorità, devono essere fornite contestualmente. Il rinvio ad altra fonte servire può, al più, integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non circoscrivere e ridimensionare la portata di vanti suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione all’offerta stessa.
La complessità dei prodotti finanziari e il comportamento del consumatore
Eppure, il prodotto finanziario è caratterizzato da peculiari caratteristiche di complessità e astrattezza, rispetto al quale sembra impossibile ipotizzare un effetto di c.d. “primo aggancio” del messaggio pubblicitario che sia decisivo e determinante.
Il consumatore di prodotti finanziari è normalmente un consumatore, se non per definizione avveduto, comunque prudente, e in ogni caso condotto a decisioni meditate (non “d’impulso”) da una complessa contrattualistica e da una tecnica negoziale che richiede numerose manifestazioni di consenso.
La tesi dello Studio
Va da sé, dunque, che il messaggio pubblicitario non è e non può mai essere l’unica causa della decisione di acquisto (in questo, i prodotti finanziari si differenziano dai prodotti di mero consumo) e che dunque debbano essere diversamente valorizzati i limiti “fisici” del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, in generale, osservato che “la portata delle informazioni […] che un professionista è tenuto a comunicare […] deve essere valutata a seconda del contesto […], della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto impiegato per la comunicazione” (sentenza del 7 maggio 2011, causa C-122/10). “In quest’ottica, talune informazioni potrebbero essere omesse… qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio, purché i consumatori […] possano reperire agevolmente tali informazioni su un sito Internet o attraverso di esso” (sentenza del 30 marzo 2017, causa C-145/16)” (Cons. Stato, VI, 17 maggio 2024, n. 4422).
Lo Studio sta, dunque, patrocinando la tesi in forza della quale nella vendita di prodotti finanziari sia legittima una comunicazione articolata – tra pubblicità e vera e propria informazione – in fasi progressive di approfondimento, fino ad una decisione finale di acquisto assistita da presidi contrattuali ad hoc.
I limiti della comunicazione sui prodotti finanziari
A cura di Francesca Sbrana, Founder & Senior Partner
Quanto deve essere completo, dal punto di vista informativo, il messaggio pubblicitario di un prodotto finanziario?
La posizione dell’AGCM
L’AGCM ritiene che il messaggio debba contenere tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione di acquisto, indipendentemente dai limiti “fisici” del mezzo di comunicazione (spazio sul flyer; durata dello spot, etc.). Il rinvio, nei messaggi, ad altre e più ricche fonti informative, come il sito internet del professionista o i fogli informativi, non può – secondo l’AGCM – ritenersi sufficiente a escludere la portata decettiva dei messaggi. Pur tenendo conto delle restrizioni imposte dai mezzi di comunicazione utilizzati, infatti, le informazioni necessarie a una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata, secondo l’Autorità, devono essere fornite contestualmente. Il rinvio ad altra fonte servire può, al più, integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non circoscrivere e ridimensionare la portata di vanti suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione all’offerta stessa.
La complessità dei prodotti finanziari e il comportamento del consumatore
Eppure, il prodotto finanziario è caratterizzato da peculiari caratteristiche di complessità e astrattezza, rispetto al quale sembra impossibile ipotizzare un effetto di c.d. “primo aggancio” del messaggio pubblicitario che sia decisivo e determinante.
Il consumatore di prodotti finanziari è normalmente un consumatore, se non per definizione avveduto, comunque prudente, e in ogni caso condotto a decisioni meditate (non “d’impulso”) da una complessa contrattualistica e da una tecnica negoziale che richiede numerose manifestazioni di consenso.
La tesi dello Studio
Va da sé, dunque, che il messaggio pubblicitario non è e non può mai essere l’unica causa della decisione di acquisto (in questo, i prodotti finanziari si differenziano dai prodotti di mero consumo) e che dunque debbano essere diversamente valorizzati i limiti “fisici” del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, in generale, osservato che “la portata delle informazioni […] che un professionista è tenuto a comunicare […] deve essere valutata a seconda del contesto […], della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto impiegato per la comunicazione” (sentenza del 7 maggio 2011, causa C-122/10). “In quest’ottica, talune informazioni potrebbero essere omesse… qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio, purché i consumatori […] possano reperire agevolmente tali informazioni su un sito Internet o attraverso di esso” (sentenza del 30 marzo 2017, causa C-145/16)” (Cons. Stato, VI, 17 maggio 2024, n. 4422).
Lo Studio sta, dunque, patrocinando la tesi in forza della quale nella vendita di prodotti finanziari sia legittima una comunicazione articolata – tra pubblicità e vera e propria informazione – in fasi progressive di approfondimento, fino ad una decisione finale di acquisto assistita da presidi contrattuali ad hoc.