di Eleonora Lisotti, Associate
Nell’ambito del sistema finanziario assume sempre maggior rilievo la fattispecie, di costruzione dottrinaria e giurisprudenziale, della concessione abusiva del credito, che si configura nel caso in cui un istituto finanziatore conceda o mantenga, con dolo o colpa, linee di credito in favore di un’impresa in stato di crisi strutturale.
Ciò in quanto, seppure l’erogazione del credito rappresenti un’attività lecita e, in condizioni fisiologiche, un elemento fondamentale per il superamento di una crisi transeunte, al contempo emerge la necessità di contemperare tale prospettiva con la tutela del ceto creditorio degli operatori economici, oltre che con gli interessi del soggetto finanziato.
In questa ottica, il rischio della concessione abusiva del credito è proprio quello di procrastinare l’attività di una impresa decotta, aggravandone l’esposizione debitoria e pregiudicando il diritto della massa dei creditori al recupero del credito vantato.
A tutela degli operatori economici e degli utenti del settore, intervengono i principi di sana e prudente gestione, che informano l’attività bancaria nel suo complesso (cfr. Circolare Banca di Italia n. 229/1999 e art. 5 D.Lgs. 385/1993 c.d. TUB) e che gli istituti finanziatori, in quanto soggetti qualificati, sono tenuti a rispettare, anche in ragione della diligenza qualificata del bonus argentarius, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c..
I principi della sana e prudente gestione, oltre che della buona fede nelle trattative, ex art. 1337 c.c., impongono a banche e intermediari finanziari di accertare la meritevolezza del cliente a ricevere l’erogazione del credito, mediante istruttorie approfondite, non puramente formali, sulla capacità di prosecuzione dell’attività, oltre che sulla mera consistenza patrimoniale del finanziato.
In tale contesto, la accertata condotta negligente, imperita o imprudente, quando non dolosa, della banca che, omettendo di verificare e valutare la meritevolezza del credito, abbia ignorato o sottovalutato l’impossibilità di risanamento del soggetto finanziato insolvente, può condurre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, all’addebito di una responsabilità risarcitoria del finanziatore per il danno arrecato all’impresa e ai terzi.
Da ultimo, tuttavia, si è registrato un controverso orientamento dei Tribunali di merito che, con riferimento ai riflessi giuridici sul contratto di finanziamento in caso di abusiva concessione del credito, ha ammesso financo la declaratoria di nullità dell’atto negoziale, per violazione di norme imperative o del buon costume finanziario[1].
La nullità del contratto di finanziamento deriverebbe dalla sua conclusione in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume economico in quanto la banca, omettendo di esercitare una valutazione prudente sul merito creditizio, avrebbe violato il divieto di non aggravare, con operazioni dilatorie, il dissesto economico di un’impresa in difficoltà finanziaria e priva di possibilità di superamento della crisi.
Nel tentativo di dirimere un così pregiudizievole contrasto di orientamenti, è intervenuto – auspicabilmente in modo definitivo – il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 437/2026.
La fattispecie esaminata origina dall’opposizione allo stato passivo promossa da parte di un istituto di credito escluso dal passivo fallimentare della società finanziata in quanto, a detta del Giudice Delegato, i finanziamenti sarebbero stati “illecitamente concessi poiché hanno permesso, quale conseguenza, la prosecuzione dell’attività d’impresa della società già in stato di decozione, con conseguente aggravamento del dissesto ed anche in mancanza di qualsivoglia documentazione attestante la valutazione del merito creditizio…”.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, richiamando i principi in materia affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/2022, ha ribadito come le “eventuali patologie emerse a carico del processo di valutazione del merito creditizio del cliente, cui è tenuta la banca in forza di disposizioni settoriali nazionali e sovranazionali oltreché in esecuzione dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, non incidano sul giudizio di validità del contratto di finanziamento, fatte salve le ipotesi in cui la stessa legge preveda testualmente la sanzione della nullità in conseguenza della violazione di precetti imperativi (cfr. disposizioni del d.lgs. 385/93 in materia di “credito ai consumatori”)”, confermando dunque la rilevanza squisitamente risarcitoria della condotta dell’istituto finanziatore.
Il collegio, al fine di identificare “in concreto gli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore (nullità virtuale)”, richiama il passaggio della citata Sentenza n. 33719/2022, secondo cui devono ritenersi imperative le norme che “si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto”, mentre di converso restano estranee alla categoria delle norme imperative le “regole di comportamento della fase precontrattuale ed esecutiva del contratto oltre che nella fase (…) coincidente con la stipulazione del contratto”.
La nullità di un contratto, così come già chiarito dalla Cassazione, non può dunque essere ricondotta, in difetto di espressa disposizione testuale, alla violazione di regole di comportamento, dovendo ricollegarsi alla violazione o assenza di requisiti strutturali e sostanziali dell’atto negoziale.
In tale prospettiva, si dovrà, quindi, avere riguardo al momento storico in cui la valutazione da parte del finanziatore è compiuta, tenendo conto anche della condotta adottata in quel momento da parte del finanziato.
Devono valorizzarsi, in tal senso, eventuali azioni compiute da quest’ultimo volte all’esdebitamento in direzione di una prosecuzione dell’attività, come nel caso di attivazione delle procedure della Composizione Negoziata della crisi e del Concordato in continuità che, affidando la verifica dell’esistenza di concrete possibilità di continuazione dell’attività aziendale ad un soggetto terzo (a seconda dei casi, all’Esperto o al Commissario Giudiziale, oltre che, naturalmente, al Tribunale), possono far ritenere insussistente la decozione dell’impresa finanziata.
In conclusione, quindi, il Curatore, nella formazione dello stato passivo, dovrà tenere conto dell’esistenza dei contratti di concessione del credito (ammettendo, ove ne ricorressero i presupposti, il relativo credito), salvo poi promuovere un autonomo giudizio ordinario di accertamento della responsabilità della banca finanziatrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno, al fine di reintegrare il patrimonio sociale pregiudicato dall’erogazione illecita di credito.
In ogni caso, graverà sul Curatore l’onere probatorio dei seguenti elementi:
- la condotta illecita della banca, a titolo quantomeno di colpa;
- il danno evento, ossia la continuazione dell’attività in spregio alla non meritevolezza del credito;
- il danno conseguenza, ossia l’aggravamento dello stato di insolvenza e decozione;
- il nesso di causalità tra condotta della banca e danni lamentati, secondo il principio della causalità adeguata, per cui l’evento dannoso deve risultare una conseguenza normale dell’antecedente, secondo la logica del “più probabile che non”.
In conclusione, l’interpretazione discrezionale dei confini di liceità di un istituto di tale rilevanza come quello della concessione del credito non rischia solo di ingenerare incertezza e instabilità nelle negoziazioni finanziarie, ripercuotendosi sulla validità delle stesse, ma anche di escludere dall’accesso al credito proprio quei soggetti che, versando in situazioni di difficoltà, ne avrebbero maggiormente necessità per risollevarsi dalla crisi in cui versano.
[1] Si vedano Tribunale di Asti, 8 gennaio 2024; Tribunale di Ferrara, 3 maggio 2024; Tribunale di Piacenza, 8 gennaio 2025
L’evoluzione giurisprudenziale in materia di illecita concessione di credito
di Eleonora Lisotti, Associate
Nell’ambito del sistema finanziario assume sempre maggior rilievo la fattispecie, di costruzione dottrinaria e giurisprudenziale, della concessione abusiva del credito, che si configura nel caso in cui un istituto finanziatore conceda o mantenga, con dolo o colpa, linee di credito in favore di un’impresa in stato di crisi strutturale.
Ciò in quanto, seppure l’erogazione del credito rappresenti un’attività lecita e, in condizioni fisiologiche, un elemento fondamentale per il superamento di una crisi transeunte, al contempo emerge la necessità di contemperare tale prospettiva con la tutela del ceto creditorio degli operatori economici, oltre che con gli interessi del soggetto finanziato.
In questa ottica, il rischio della concessione abusiva del credito è proprio quello di procrastinare l’attività di una impresa decotta, aggravandone l’esposizione debitoria e pregiudicando il diritto della massa dei creditori al recupero del credito vantato.
A tutela degli operatori economici e degli utenti del settore, intervengono i principi di sana e prudente gestione, che informano l’attività bancaria nel suo complesso (cfr. Circolare Banca di Italia n. 229/1999 e art. 5 D.Lgs. 385/1993 c.d. TUB) e che gli istituti finanziatori, in quanto soggetti qualificati, sono tenuti a rispettare, anche in ragione della diligenza qualificata del bonus argentarius, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c..
I principi della sana e prudente gestione, oltre che della buona fede nelle trattative, ex art. 1337 c.c., impongono a banche e intermediari finanziari di accertare la meritevolezza del cliente a ricevere l’erogazione del credito, mediante istruttorie approfondite, non puramente formali, sulla capacità di prosecuzione dell’attività, oltre che sulla mera consistenza patrimoniale del finanziato.
In tale contesto, la accertata condotta negligente, imperita o imprudente, quando non dolosa, della banca che, omettendo di verificare e valutare la meritevolezza del credito, abbia ignorato o sottovalutato l’impossibilità di risanamento del soggetto finanziato insolvente, può condurre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, all’addebito di una responsabilità risarcitoria del finanziatore per il danno arrecato all’impresa e ai terzi.
Da ultimo, tuttavia, si è registrato un controverso orientamento dei Tribunali di merito che, con riferimento ai riflessi giuridici sul contratto di finanziamento in caso di abusiva concessione del credito, ha ammesso financo la declaratoria di nullità dell’atto negoziale, per violazione di norme imperative o del buon costume finanziario[1].
La nullità del contratto di finanziamento deriverebbe dalla sua conclusione in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume economico in quanto la banca, omettendo di esercitare una valutazione prudente sul merito creditizio, avrebbe violato il divieto di non aggravare, con operazioni dilatorie, il dissesto economico di un’impresa in difficoltà finanziaria e priva di possibilità di superamento della crisi.
Nel tentativo di dirimere un così pregiudizievole contrasto di orientamenti, è intervenuto – auspicabilmente in modo definitivo – il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 437/2026.
La fattispecie esaminata origina dall’opposizione allo stato passivo promossa da parte di un istituto di credito escluso dal passivo fallimentare della società finanziata in quanto, a detta del Giudice Delegato, i finanziamenti sarebbero stati “illecitamente concessi poiché hanno permesso, quale conseguenza, la prosecuzione dell’attività d’impresa della società già in stato di decozione, con conseguente aggravamento del dissesto ed anche in mancanza di qualsivoglia documentazione attestante la valutazione del merito creditizio…”.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, richiamando i principi in materia affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/2022, ha ribadito come le “eventuali patologie emerse a carico del processo di valutazione del merito creditizio del cliente, cui è tenuta la banca in forza di disposizioni settoriali nazionali e sovranazionali oltreché in esecuzione dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, non incidano sul giudizio di validità del contratto di finanziamento, fatte salve le ipotesi in cui la stessa legge preveda testualmente la sanzione della nullità in conseguenza della violazione di precetti imperativi (cfr. disposizioni del d.lgs. 385/93 in materia di “credito ai consumatori”)”, confermando dunque la rilevanza squisitamente risarcitoria della condotta dell’istituto finanziatore.
Il collegio, al fine di identificare “in concreto gli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore (nullità virtuale)”, richiama il passaggio della citata Sentenza n. 33719/2022, secondo cui devono ritenersi imperative le norme che “si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto”, mentre di converso restano estranee alla categoria delle norme imperative le “regole di comportamento della fase precontrattuale ed esecutiva del contratto oltre che nella fase (…) coincidente con la stipulazione del contratto”.
La nullità di un contratto, così come già chiarito dalla Cassazione, non può dunque essere ricondotta, in difetto di espressa disposizione testuale, alla violazione di regole di comportamento, dovendo ricollegarsi alla violazione o assenza di requisiti strutturali e sostanziali dell’atto negoziale.
In tale prospettiva, si dovrà, quindi, avere riguardo al momento storico in cui la valutazione da parte del finanziatore è compiuta, tenendo conto anche della condotta adottata in quel momento da parte del finanziato.
Devono valorizzarsi, in tal senso, eventuali azioni compiute da quest’ultimo volte all’esdebitamento in direzione di una prosecuzione dell’attività, come nel caso di attivazione delle procedure della Composizione Negoziata della crisi e del Concordato in continuità che, affidando la verifica dell’esistenza di concrete possibilità di continuazione dell’attività aziendale ad un soggetto terzo (a seconda dei casi, all’Esperto o al Commissario Giudiziale, oltre che, naturalmente, al Tribunale), possono far ritenere insussistente la decozione dell’impresa finanziata.
In conclusione, quindi, il Curatore, nella formazione dello stato passivo, dovrà tenere conto dell’esistenza dei contratti di concessione del credito (ammettendo, ove ne ricorressero i presupposti, il relativo credito), salvo poi promuovere un autonomo giudizio ordinario di accertamento della responsabilità della banca finanziatrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno, al fine di reintegrare il patrimonio sociale pregiudicato dall’erogazione illecita di credito.
In ogni caso, graverà sul Curatore l’onere probatorio dei seguenti elementi:
In conclusione, l’interpretazione discrezionale dei confini di liceità di un istituto di tale rilevanza come quello della concessione del credito non rischia solo di ingenerare incertezza e instabilità nelle negoziazioni finanziarie, ripercuotendosi sulla validità delle stesse, ma anche di escludere dall’accesso al credito proprio quei soggetti che, versando in situazioni di difficoltà, ne avrebbero maggiormente necessità per risollevarsi dalla crisi in cui versano.
[1] Si vedano Tribunale di Asti, 8 gennaio 2024; Tribunale di Ferrara, 3 maggio 2024; Tribunale di Piacenza, 8 gennaio 2025